Circolari

Lavori usuranti - Obbligo di comunicazione del lavoro notturno - Incontro con il Ministero del lavoro.

Circolare n° 14/2012 » 22.03.2012

Come è notoil Ministero del lavoro, nel mese di novembre 2011, aveva emanato una circolare nella quale, oltre a dettare le modalità per la comunicazione dello svolgimento del lavoro notturno (LAV-US), fissava il termine del 31 marzo 2012 come scadenza della stessa comunicazione relativa all’anno 2011, in attuazione del D.Lgs n. 67/2011 e del DM 20 settembre 2011. 

Ora, Confindustria fa sapere, a seguito delle numerose sollecitazioni sulle difficoltà attuative della previsione di legge nei termini indicatianche a causa dell’impossibilità di ricorrere all’inserimento cd. massivo dei datidi aver chiesto al Ministero un apposito incontro, tenutosi ieri 21 marzo. Nel corso della riunione, è stato assicurato dal Ministero, per ora informalmente, il differimento del termine al 31 maggio 2012. Ovviamente, al fine di evitare sanzioni, si resta in attesa di una pronuncia formale

Con riferimento, poi, all’inserimento dei dati, informiamo che è ora possibile l’invio massivo, comunicando questa scelta all’indirizzo mail del Ministero del lavoro aiutotecnicoCO@lavoro.gov.it che rilascerà apposita autorizzazione

Sollecitazioniprosegue Confindustria - sono giunte dal sistema anche in ordine al merito della comunicazione ed, in particolare, alle condizioni alle quali scatta l’obbligo di effettuare la comunicazione del lavoro notturno: ad esempio, l’effettivo svolgimento per almeno 64 notti o, ancora, lo svolgimento per periodi inferiori all’anno (nell’ipotesi di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), punto n. 2) del D.Lgs n. 67/2011). 

Anche questi aspetti hanno formato oggetto dell’incontro tra Confindustria e il Ministero, il quale ha condiviso le criticità rappresentate ed ha quindi preannunciato imminenti chiarimenti in materia

Sembra, quindi che la comunicazione dovrà riguardare, da un lato, solamente le ipotesi di svolgimento “effettivo” del lavoro notturno (a prescindere dal relativo trattamento economico e contrattuale e dal concetto di periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa") e, dall’altro, esclusivamente le ipotesi di svolgimento di lavoro notturno per almeno tre ore giornaliere nell’arco dell’intero anno (con esclusione, quindi, di periodi inferiori). 

Quanto al caso del lavoro notturno a turni, sembrerebbero doversi distinguere due ipotesi. Se l’azienda ha occupato il lavoratore notturno per l’intero anno 2011 ed in via esclusiva, oggetto di comunicazione potrebbe essere solamente il lavoro notturno prestato per un numero minimo di 64 giornate (l’azienda, infatti, potrebbe garantire la conoscenza dello svolgimento del lavoro notturno sull’intero periodo di riferimento). In questo modo, non dovrebbe essere comunicato lo svolgimento di lavoro notturno per un ammontare inferiore alle 64 giornate

Viceversa, se l’azienda non può garantire totalmente la conoscenza delle effettive giornate di lavoro notturno dell’anno (es. assunzione del lavoratore in corso d’anno o rapporti di lavoro con part-time verticale) sembra necessario comunicare tutte le giornate di lavoro svolto, a prescindere dal raggiungimento del numero minimo di 64 giornate nell’anno di riferimento

Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena il Ministero avrà formalizzato il differimento del termine e/o le indicazioni di merito relative alla comunicazione del lavoro notturno

Saluti cordiali.

                                                          

» Firma Responsabile Area Lavoro e Sicurezza Giancarlo Cipullo  |   Autore CI/mf
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